Energy Release

Arriva il nuovo Decreto Energy Release per le imprese energivore che utilizzano almeno 1 GWh di energia elettrica all’anno.Queste imprese si trovano ad affrontare costanti sfide e a gestire il continuo aumento dei costi dell’energia elettrica. Dinamiche che spesso mettono a rischio la loro competitività.

A introdurre meccanismi incentivanti è il nuovo decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L’Energy Release introduce meccanismi incentivanti per le aziende energivore, mirati a promuovere la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Decreto Energy Release: anticipazione di energia elettrica da parte del GSE

Tra le novità introdotte dal decreto Energy Release anche il meccanismo che facilita la creazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese energivore. All’interno dell’Articolo 1 infatti viene indicata una procedura che permette l’anticipazione di energia elettrica da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la successiva restituzione da parte delle aziende beneficiarie.

Attraverso il meccanismo Energy Release, le imprese energivore potranno richiedere al Gestore dei Servizi Energetici  un’anticipazione pari al 50% del volume di energia, insieme alle garanzie di origine (“GO”), che verranno generate da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. In cambio, le imprese si impegneranno a versare al GSE un prezzo fisso per un periodo di tre anni.

Tipologie di contratti tra le imprese energivore il GSE

L’articolo 2 del decreto descrive invece due tipologie di accordi tra le aziende energivore e il GSE:

  • Contratto di anticipazione: un contratto per differenza a due vie che consente l’anticipazione di energia elettrica disponibile presso il GSE, inclusa la cessione delle relative garanzie di origine per un periodo di 36 mesi.
  • Contratto di restituzione: un contratto che obbliga l’azienda a restituire l’energia elettrica anticipata, unitamente al controvalore delle garanzie di origine, per un periodo di 20 anni dalla messa in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.Inoltre, l’articolo 2 specifica che la nuova capacità di generazione deve avere una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella prevista nel contratto di restituzione e deve essere realizzata mediante impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici con una potenza minima di 200 kW ciascuno.

Tempistiche della procedura di assegnazione

L’articolo 3 del decreto stabilisce le tempistiche per l’assegnazione dell’energia elettrica. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore delle regole operative, il GSE è tenuto a pubblicare un bando che dettaglia:

  •  Il volume di energia elettrica disponibile;
  • Il prezzo di cessione;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione;
  • Gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione.

Manifestazione di interesse

Secondo l’articolo 4, entro 60 giorni dall’apertura del bando, i clienti finali energivori devono presentare la loro manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di assegnazione. Le condizioni da rispettare includono:

  • Il volume di energia elettrica richiesto non deve superare i consumi medi annui rilevanti;
  • La possibilità di indicare una soglia minima di energia assegnata sotto la quale il cliente può rinunciare all’assegnazione.

 Garanzie e contributi

L’articolo 5 specifica che il GSE acquisisce idonee garanzie dai clienti finali energivori, commisurate al valore dell’energia anticipata. A copertura di questi costi,è previsto un contributo totale di 100.000.000 di euro, che può coprire fino al 50% del costo della garanzia prestata.
Il massimale è di 300.000 euro per impresa nell’arco di tre anni. Se le richieste superano il limite previsto, le risorse verranno riproporzionate.

Contratto di restituzione e regole operative

Entro 40 mesi dalla firma del contratto di anticipazione, l’azienda energivora, o un soggetto terzo delegato, deve sottoscrivere il contratto di restituzione. Le regole operative per accedere al meccanismo verranno approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, su proposta del GSE.

 

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